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Istituto Svizzero di Roma
Via Ludovisi 48
I-00187 Roma
Telefono +39 06 420 421
Fax +39 06 420 42 420
roma@istitutosvizzero.it
Storia e obiettivi
Sede della
Fondazione
Struttura
e organizzazione
dell'Istituto
Organigramma
Consiglio
di Fondazione
Commissioni
Enti Finanziatori
e Partner
Statuto
Règlement
d'organisation
Statuto
 
 
Art. 1 Denominazione
Sotto la denominazione "Fondazione per l'Istituto svizzero di Roma" - "Fondation pour l'Institut suisse de Rome" - "Stiftung für das Schweizerische Institut in Rom", è costituita una fondazione ai sensi degli articoli 80 e seguenti del Codice civile svizzero.
 
Art. 2 Scopo
La fondazione presiede all'attività dell'Istituto svizzero di Roma (in seguito: Istituto), avente sede presso la Villa Maraini-Sommaruga a Roma, donata dalla signora Carolina Maraini-Sommaruga alla Confederazione svizzera e che questa ha messo a sua disposizione.
La fondazione non ha scopo di lucro.
L'Istituto si propone di:
a)
offrire a giovani svizzeri la possibilità di approfondire le loro conoscenze o la loro arte, d'intraprendere ricerche o lavori originali, in un centro di cultura classica;
b)
incoraggiare l'attività scientifica o artistica della Svizzera, offrendo a studiosi e artisti condizioni favorevoli di soggiorno in Italia;
c)
contribuire allo sviluppo delle relazioni scientifiche e culturali tra la Svizzera e l'Italia.
 
Art. 3 Sede
La fondazione ha sede a Lugano. La sede potrà tuttavia essere trasferita in un altro luogo della Svizzera, con decisione del Consiglio di fondazione approvata dall'Autorità di vigilanza.
 
Art. 4 Durata
La durata della fondazione è indeterminata.
 
Art. 5 Autorità di vigilanza ed iscrizione
La fondazione è sottoposta alla vigilanza del Dipartimento federale dell'interno.
Essa è iscritta nel registro di commercio.
 
Art. 6 Capitale di fondazione
Il patrimonio della fondazione è costituito come segue:
a)
un capitale di dotazione di franchi svizzeri 6'000'000.-
(sei milioni)
b)
il patrimonio mobile proveniente dalla proprietà Maraini, giusta l'inventario esistente (mobili, libri, oggetti d'arte, ecc.).
Il patrimonio della fondazione può essere incrementato da versamenti di enti pubblici o privati, da legati, donazioni e offerte.
 
Art. 7 Principi per l’amministrazione e la gestione del patrimonio
Per far fronte alle spese annue, la fondazione può far capo solo agli interessi del patrimonio e, inoltre, ai sussidi, doni, lasciti ed altri contributi, in danaro ed in natura, che potranno esserle concessi dalla Confederazione, da enti di diritto pubblico o da privati.
Il capitale di fondazione può essere intaccato soltanto con decisione del Consiglio di fondazione, approvata dall'Autorità di vigilanza.
Il Consiglio di fondazione può devolvere sussidi, doni, lasciti e altri contributi ad aumento del capitale di fondazione; deve farlo se tale fu la volontà espressa dei donatori.
La definizione della politica di investimento e il controllo di esecuzione della stessa spettano al Consiglio di fondazione; il patrimonio della fondazione sarà gestito secondo i criteri di una prudente amministrazione avendo cura di garantire il perseguimento dello scopo.
 
Art. 8 Organi della fondazione
Gli organi della fondazione sono:
1.
il Consiglio di fondazione
2.
il/la Direttore/trice
3.
l'Ufficio di revisione.
 
Art. 9 Consiglio di fondazione: composizione
Il Consiglio di fondazione si compone da nove a quindici , che saranno designati tenendo conto delle loro competenze scientifiche, artistiche ed economiche, nonché, per i membri svizzeri, delle componenti culturali del Paese.
 
Fanno parte di diritto del Consiglio di fondazione:
 
un membro designato dalla famiglia Maraini-Sommaruga,
l’ambasciatore pro tempore di Svizzera a Roma,
i presidenti pro tempore della Commissione universitaria e della Commissione artistica.
Gli altri membri del Consiglio di fondazione sono nominati per cooptazione.
 
I membri del Consiglio di fondazione sono nominati per un periodo di quattro anni e sono rieleggibili due volte.
 
Le funzioni di membro e le cariche all’interno del Consiglio di fondazione sono onorifiche, riservata la rifusione delle spese vive. Il Consiglio di fondazione, d’intesa con l’Autorità fiscale cantonale, può assegnare un’indennità ai membri del Consiglio di fondazione per loro particolari attività.
 
Art. 10 Consiglio di fondazione: competenze
Il Consiglio di fondazione ha le seguenti competenze:
1.
Definisce le strategie, l’organizzazione e le regole di gestione della Fondazione.
2.
Adotta i regolamenti.
3.
Approva il preventivo e i conti annuali
4.
Presenta i rapporti e i consuntivi all’Autorità di vigilanza.
5.
Istituisce una Commissione universitaria, una Commissione artistica e le altre Commissioni necessarie per il funzionamento della fondazione.
6.
Nomina i membri del Consiglio di fondazione, i membri delle Commissioni, il/la Direttore/trice, i membri dell’Istituto e l’Ufficio di revisione.
7.
Elegge nel suo interno un/a presidente e due vice presidenti.
 
Il Consiglio di fondazione è competente per trattare e deliberare su  tutti gli affari che non siano attribuiti dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti  ad altra autorità.
 
Il Consiglio di fondazione decide a maggioranza dei suoi membri; in caso di parità decide il presidente.
 
Art. 11 Il/la Direttore/trice
Il/la Direttore/trice dirige e sviluppa l’Istituto come centro scientifico e artistico nell’ambito definito dallo scopo statutario e dalle strategie definite dal Consiglio di fondazione.
È l’organo di esecuzione delle decisioni del Consiglio di fondazione.
 
Art. 12 Ufficio di revisione
L’Ufficio di revisione è composto da un ufficio professionale di revisione, resta in carica un anno e può essere incaricato per otto volte al massimo.
 
La funzione di revisore non è compatibile con quella di membro del Consiglio di fondazione, di membro di una delle Commissioni e con quella di membro dell’Istituto.
 
L’Ufficio di revisione verifica annualmente i conti e i bilanci della fondazione, redigendo un rapporto destinato al Consiglio di fondazione.
 
Art. 13 Modifica dello Statuto
Il Consiglio di fondazione può, con decisione presa a maggioranza assoluta dei suoi membri, modificare lo statuto della fondazione, quando ciò sia richiesto per il mantenimento del fine.
È riservata l'approvazione dell'Autorità di vigilanza.
 
Art. 14 Scioglimento
Salva l'applicazione dell'art. 88 del Codice civile svizzero, la fondazione può essere sciolta con una decisione del Consiglio di fondazione, presa a maggioranza assoluta dei suoi membri, se la Confederazione svizzera si dichiara disposta ad assumere l'attivo e il passivo della fondazione e se quest'assunzione si palesa assolutamente indispensabile per il raggiungimento del fine della fondazione. È riservata l'approvazione dell'Autorità di vigilanza.
 
Tranne nell'ipotesi prevista dal capoverso precedente, i beni della fondazione, in caso di scioglimento, saranno attribuiti, per cura del Consiglio di fondazione, a scopi il più possibilmente vicini a quelli menzionati nell'art. 2, lettere a) b) c) dello statuto. È riservata l'approvazione dell'Autorità di vigilanza.
 
Art. 15 Disposizioni transitorie e finali
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
 
Questo statuto, approvato nella seduta del Consiglio di fondazione del 11 marzo 2008, entrerà in vigore non appena sarà stato approvato dal Dipartimento federale dell’Interno, Autorità di vigilanza sulle fondazioni.
 
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